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Prestiti garantiti da Bitcoin: la proposta presentata alla Camera per chiarire le regole

Usare Bitcoin come garanzia per un prestito senza venderlo: alla Camera l'avvocato Antonio Di Giorgio ha proposto di qualificare le cripto-attività come beni nel Codice civile e di regolarne consegna e prelazione. Non è una legge: è una proposta tecnica.

8 min di lettura Come lavoriamo

I prestiti garantiti da Bitcoin hanno in Italia un ostacolo che non è tecnico ma giuridico: il Codice civile non dice che cosa sia una cripto-attività, né come la si possa consegnare a un creditore. È il punto sollevato dall'avvocato Antonio Di Giorgio, partner dello studio Annunziata & Conso, il 24 settembre alla Camera dei deputati, durante l'evento dell'Intergruppo parlamentare «Asset Digitali, Blockchain e Bitcoin». Il suo intervento, «Bitcoin come bene oggetto di garanzia», è ora consultabile con video e trascrizione insieme ad altri 63 contributi della giornata. Non è una legge né un disegno di legge: è una proposta tecnica presentata durante un evento parlamentare.

Abbiamo letto la trascrizione dell'intervento, che dura 3 minuti e 36 secondi. Per questa parte dell'evento si tratta di sottotitoli automatici, che il sito stesso avverte possono contenere errori, e le citazioni vanno lette con questa cautela. La pagina del resoconto non indica la data di pubblicazione dei materiali: il 10 ottobre è la data rilevata dalla nostra redazione. Non abbiamo potuto leggere i post su LinkedIn di Di Giorgio e dello studio, che i nostri strumenti non raggiungono.

Antonio Di Giorgio — Bitcoin come bene oggetto di garanzia | Video e trascrizione
Antonio Di Giorgio: Bitcoin come bene oggetto di garanzia. Video e trascrizione integrale revisionata dell’intervento del 24 settembre 2026 alla Camera dei deputati.

Cosa ha proposto Di Giorgio

Di Giorgio parte da un caso pratico affrontato negli ultimi anni, un finanziamento garantito da cripto-attività nell'economia reale, di cui non fornisce dettagli. Il quesito che ne ricava è semplice: il regolamento europeo MiCA definisce la cripto-attività, ma «ai sensi del codice civile la criptoattività cos'è? È un bene?». Dottrina e giurisprudenza, ricorda, la considerano già un bene, e cita anche una sentenza della Cassazione penale di giugno senza indicarne gli estremi. Per lui non basta, perché la qualificazione deve venire dalla legge: «Perché me lo dice il codice civile, non me lo dice l'interprete di turno».

La proposta ha due passaggi. Il primo è riconoscere nel Codice civile la cripto-attività, e il Bitcoin in particolare, come bene che può essere oggetto di diritti di garanzia. Il secondo è una norma che stabilisca come un bene per natura smaterializzato possa essere spossessato, consegnato o gravato da un diritto di prelazione. Con questa base, sostiene, gli intermediari potrebbero offrire un nuovo prodotto, «il finanziamento garantito da Bitcoin», senza dover partire dai requisiti prudenziali, dalla natura dell'istituto o dal regolamento contrattuale, e l'Italia guadagnerebbe competitività internazionale.

Sulla sentenza citata serve prudenza. Non sappiamo se sia la stessa, ma una decisione di quel mese mostra quanto la qualificazione dipenda dal contesto: la n. 20740 depositata il 5 giugno, in un procedimento per dichiarazione infedele, secondo Brocardi ed Edotto riconduce il bitcoin detenuto a scopo di investimento agli strumenti o prodotti finanziari, ai fini fiscali.

Perché il pegno non si adatta facilmente a Bitcoin

Per capire il problema bisogna partire dal Codice civile del 1942, e quella che segue è una nostra spiegazione, non una parte dell'intervento. L'articolo 810 definisce beni «le cose che possono formare oggetto di diritti». Il pegno, la garanzia tipica sui beni mobili, si costituisce secondo l'articolo 2786 con la consegna al creditore della cosa o del documento che ne conferisce l'esclusiva disponibilità. In alternativa la cosa può andare a un terzo scelto dalle parti o restare in custodia di entrambe, in modo che chi la dà in pegno non possa disporne senza la cooperazione del creditore. L'articolo 2787 aggiunge che la prelazione, cioè il diritto del creditore di essere pagato per primo su quel bene, vale solo se la cosa è rimasta nel possesso del creditore o del terzo, e verso i terzi richiede un atto scritto con data certa che identifichi credito e bene.

Con Bitcoin non c'è una cosa da consegnare: c'è il controllo delle chiavi private che permettono di spostarlo, come spieghiamo nella guida alla custodia delle criptovalute. La custodia comune prevista dall'articolo 2786, che impedisce di disporre del bene senza l'altra parte, ricorda da vicino un portafoglio che richiede più firme per muovere i fondi: è una nostra lettura, ed è proprio il tipo di equivalenza che oggi nessuna norma scrive.

Un precedente utile esiste già. Il pegno mobiliare non possessorio, introdotto dal decreto legge 59 del 3 maggio 2016, consente agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese di dare in pegno beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa senza consegnarli, con l'iscrizione in un registro informatizzato presso l'Agenzia delle Entrate. Dimostra che lo spossessamento non è un dogma, ma vale solo per le imprese e per i beni destinati all'attività; nelle fonti lette non abbiamo trovato chiarimenti sulla sua applicazione alle cripto-attività.

Tabella sui tre passaggi del pegno nel Codice civile, consegna, possesso e prelazione, applicati alle cripto-attività
Tabella sui tre passaggi del pegno nel Codice civile, consegna, possesso e prelazione, applicati alle cripto-attività

Come lo risolvono altri ordinamenti

Il problema non è solo italiano, e altrove la risposta ruota attorno a un concetto: il controllo. I Principi Unidroit su asset digitali e diritto privato, adottati a maggio 2023, definiscono l'asset digitale come un registro elettronico «che può essere oggetto di controllo» (traduzione nostra): ne ha il controllo chi può ottenerne sostanzialmente tutto il beneficio, impedirlo in via esclusiva agli altri e trasferire in via esclusiva queste capacità. Gli stessi Principi dedicano regole specifiche alla custodia e ai diritti di garanzia. Negli Stati Uniti l'articolo 12 dello Uniform Commercial Code, nella revisione del 2022, permette al creditore di rendere efficace una garanzia sui cosiddetti controllable electronic records, di cui Bitcoin è l'esempio tipico, ottenendone il controllo. Chi ha il controllo ha la priorità su chi si è limitato alla registrazione, e secondo Mondaq a ottobre 2024 la revisione era stata adottata da 25 Stati e dal Distretto di Columbia. Nel Regno Unito il Property (Digital Assets etc) Act, che ha ricevuto il Royal Assent il 2 dicembre 2025, conferma una terza categoria di beni personali, mentre le raccomandazioni della Law Commission sulle garanzie su cripto-token risultavano ancora all'esame al momento dell'approvazione.

Il filo comune, nella nostra lettura, è che il controllo prende il posto del possesso. È quello che Di Giorgio chiede di definire in Italia quando parla di come spossessare, consegnare e gravare da prelazione un bene smaterializzato.

Linea del tempo dal pegno non possessorio del 2016 alla proposta su Bitcoin come garanzia presentata alla Camera nel 2026
Linea del tempo dal pegno non possessorio del 2016 alla proposta su Bitcoin come garanzia presentata alla Camera nel 2026

Cosa cambierebbe, e cosa no

Per chi detiene Bitcoin il vantaggio è evidente: ottenere liquidità senza vendere. Vendere significa anche realizzare un'eventuale plusvalenza, che nel 2026 è tassata al 33%, come ricordiamo nella guida alle tasse sulle crypto. Per banche e intermediari una qualificazione scritta nella legge renderebbe più prevedibile la tenuta della garanzia verso gli altri creditori, ed è una nostra lettura che il tema arrivi mentre le grandi banche italiane si muovono già sul terreno on-chain, come mostra il progetto di stablecoin in euro di Qivalis con UniCredit, Intesa e BPER.

#assetdigitali #blockchain #bitcoin #criptoattività #financialregulation | Annunziata&Conso
Ieri, alla Camera dei Deputati, il nostro Antonio Di Giorgio è intervenuto agli Stati Generali degli Asset Digitali, della Blockchain e di Bitcoin, nell’ambito del percorso promosso dall’Intergruppo parlamentare “Asset Digitali, Blockchain e Bitcoin”. Nel suo intervento, Antonio ha portato il proprio contributo al confronto sulle cripto-attività e sulla loro integrazione nel sistema giuridico e finanziario, soffermandosi in particolare sul tema dell’utilizzo di Bitcoin come oggetto di garanzia. 🎥 Nel video, il suo intervento integrale. #AssetDigitali #Blockchain #Bitcoin #CriptoAttività #FinancialRegulation

Tre cose però non cambierebbero. La prima: un finanziamento in euro garantito da Bitcoin è diverso dal prestito di cripto-attività, che il MiCA lascia fuori dal proprio perimetro. L'ESMA, con una risposta del 18 giugno, ha ricordato che il regolamento «non affronta» il prestito e l'assunzione in prestito di cripto-attività (traduzione nostra) e ha fissato aspettative per i prestatori di servizi che lo offrono, dal consenso esplicito dei clienti all'informazione sui rischi. La seconda: il valore della garanzia oscilla con il prezzo, e la gestione di questo rischio resta affidata ai contratti. La terza: le regole per operare restano quelle, e come abbiamo spiegato il MiCA da solo non basta per entrare nel mercato italiano, mentre i requisiti prudenziali delle banche, che Di Giorgio stesso richiama, restano materia europea. Più legami tra cripto e finanza tradizionale significano anche più canali di contagio, il rischio su cui ha appena avvertito l'ESMA.

Bitcoin come garanzia in sintesi

Cosa è confermato, cosa no

  • Confermato: intervento del 24 settembre alla Camera, online con video e trascrizione insieme ad altri 63 contributi; proposta di qualificare le cripto-attività come beni nel Codice civile e di regolare consegna, spossessamento e prelazione.
  • Non indicato: un testo normativo o un disegno di legge; i dettagli del caso pratico citato; gli estremi della sentenza di Cassazione richiamata; la data di pubblicazione sulla pagina del resoconto.
  • Da seguire: il dossier dell'Intergruppo e la fase prevista nel 2027, eventuali proposte di legge, la risposta di banche e intermediari, l'evoluzione delle regole europee sul prestito di cripto-attività.

A che punto è

L'Intergruppo, presieduto dal deputato di Fratelli d'Italia Marcello Coppo e affiancato da un tavolo tecnico coordinato da Antonio Annino, presenta l'evento del 24 settembre come «la prima grande restituzione pubblica» del lavoro svolto: le proposte mature saranno portate progressivamente al confronto istituzionale, le altre approfondite, e una nuova fase è prevista nel 2027. Della giornata avevamo anticipato i 14 gruppi di lavoro e la strategia in preparazione.

La proposta sulle garanzie è di Di Giorgio, non una posizione formale dell'Intergruppo. Nel gruppo di lavoro su legislazione e semplificazione normativa, Stefano Capaccioli ha spiegato che il primo documento propone di modificare il Codice civile con una definizione positiva di cripto-attività, ma che il gruppo non ha ancora una posizione condivisa; nell'intervento del gruppo dedicato a banche, fondazioni bancarie e fondi pensione il tema delle garanzie non compare. Nelle fonti lette non risulta alcun testo depositato in Parlamento.

Un piacere aver portato il mio contributo agli Stati Generali degli Asset Digitali, della Blockchain e di Bitcoin presso la Camera dei Deputati. Un breve intervento partendo da una questione molto… | Antonio Di Giorgio
Un piacere aver portato il mio contributo agli Stati Generali degli Asset Digitali, della Blockchain e di Bitcoin presso la Camera dei Deputati. Un breve intervento partendo da una questione molto concreta: come tradurre la regolamentazione delle cripto-attività in certezza giuridica e strumenti effettivamente utilizzabili dagli operatori. Grazie ancora all’Intergruppo parlamentare e a tutti coloro che hanno contribuito ai lavori!

La lettura più grande

Il nodo è antico quanto il credito: chi presta vuole sapere che cosa può prendere se il debitore non paga, e con quale precedenza sugli altri. Il Codice civile risponde con la consegna e il possesso, categorie pensate per le cose, mentre Bitcoin è un bene che si controlla con una chiave e che non si può tenere in mano. Ordinamenti come quello statunitense e quello britannico, e i principi Unidroit, hanno scelto di scrivere la regola del controllo; in Italia la risposta è oggi affidata all'interpretazione. È una nostra lettura che l'incertezza abbia un prezzo: un creditore che non è sicuro della tenuta della garanzia presta meno, o a costi più alti.

Per questo la proposta di Di Giorgio, pur essendo un intervento di pochi minuti a un evento e non un atto parlamentare, tocca un punto che interessa banche, imprese e chi detiene Bitcoin. I segnali da seguire sono concreti: se l'Intergruppo inserirà la proposta nel suo dossier, se il gruppo sulla legislazione arriverà a una posizione condivisa sulla definizione nel Codice civile, se un testo verrà depositato e se banche e intermediari mostreranno interesse per il prodotto. Finché mancano, è un'idea ben argomentata, non una norma.

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